(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia del 25 novembre 2020 n. 48) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge 23 febbraio 2001,  n.  38,  recante  «Norme  per  la
tutela   della   minoranza   linguistica   slovena   della    Regione
Friuli-Venezia Giulia»; 
  Vista la legge regionale 16 novembre 2007, n.  26,  recante  «Norme
regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena», ed,  in
particolare, il relativo art. 22 concernente  i  contributi  per  gli
interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche  delle
Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale; 
  Rilevato che l'art.  22  della  legge  regionale  n.  26  e'  stato
sostituito dall'art.  12,  comma  1  della  legge  regionale  del  13
novembre 2019, n. 20,  recante  «Disposizioni  per  la  tutela  e  la
promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana  e  tedesca
del Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alle  leggi  regionali  26/2007,
29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014»; 
  Preso atto che il vigente comma 3 del sopra citato art. 22 dispone,
che con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalita'
per la  concessione  dei  finanziamenti  riservati  alla  tutela  del
resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del  Natisone,  del
Torre e della Val Canale, i termini e le modalita'  di  presentazione
della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili  ai
fini della rendicontazione, nonche' le tipologie e la percentuale  di
spese generali di funzionamento ammesse; 
  Visto il testo del «Regolamento per la concessione di finanziamenti
per interventi in favore del resiano e  delle  varianti  linguistiche
delle Valli del Natisone, del  Torre  e  della  Val  Canale,  di  cui
all'art. 22, comma 3, della legge regionale 16 novembre 2007,  n.  26
(Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica  slovena)»
e ritenuto di emanarlo; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso); 
  Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia della regione; 
  Visto l'art. 14, comma 1, punto r) della legge regionale 18  giugno
2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  1611  del  30
ottobre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento per la concessione  di  finanziamenti
per interventi in favore del resiano e  delle  varianti  linguistiche
delle Valli del Natisone, del  Torre  e  della  Val  Canale,  di  cui
all'art. 22, comma 3, della legge regionale 16 novembre 2007,  n.  26
(Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica  slovena)»
nel testo allegato al presente  decreto,  di  cui  costituisce  parte
integrante e sostanziale; 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della regione. 
 
                               FEDRIGA